GESTIONE DEI CASI COVID-19 E DEI CONTATTI DI CASO

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GESTIONE DEI CASI COVID-19 E DEI CONTATTI DI CASO

11 gennaio 2022


Con l’entrata in vigore del Decreto n. 229 del 30 dicembre 2021 e la successiva Circolare del Ministero della Salute del 30.12.2021 sono state aggiornate le misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).

In questo momento, data l’elevata incidenza e le numerose richieste di test diagnostici e la revisione dei tempi di isolamento /quarantena dettati dalla Circolare, d’accordo con la Direzione regionale Salute e Welfare, si stabilisce che le nuove regole si applicano anche ai casi/contatti presi in carico prima del 30.12.2021.

1. Caso positivo già preso in carico dal SSR

Se ha già ricevuto un appuntamento per un tampone “di uscita” presso un Drive Trough oltre i tempi previsti dalla Circolare (7 o 10 giorni), può mantenere tale appuntamento o, in alternativa, effettuare il test antigenico rapido a cura del MMG/PLS o presso una Farmacia aderente o una Struttura privata accreditata e abilitata aderente, esibendo la disposizione dell’ISP o il referto del test antigenico o molecolare positivo. Nel caso di positività del primo test di controllo, il secondo test può essere effettuato solo dopo 7 giorni dal primo.

2. Caso positivo non ancora preso in carico dal SSR

Se non riceve un appuntamento in tempo utile, può effettuare il test antigenico rapido di uscita (7 o 10 giorni), a cura del MMG/PLS o presso una Farmacia aderente o una Struttura privata accreditata e abilitata aderente, esibendo il referto del test antigenico o molecolare positivo. Nel caso di positività del primo test di controllo, il secondo test può essere effettuato solo dopo 7 giorni dal primo

3. Contatto stretto già preso in carico dal SSR

Se non riceve un appuntamento in tempo utile, può effettuare il test antigenico rapido di uscita a cura del MMG/PLS o presso una Farmacia aderente o una Struttura privata accreditata e abilitata aderente, esibendo la disposizione dell’ISP.


In virtù di tale disposizione:

- i MMG/PLS, nelle more dell’aggiornamento dell’Accordo già sottoscritto, possono effettuare i test antigenici come stabilito da tale disposizione;

- le Farmacie e le Strutture private accreditate e abilitate, nelle more dell’aggiornamento dei protocolli/convenzioni, sono autorizzati a prendere in carico i soggetti appartenenti alle 3 casistiche avendo cura di verificare la condizione di caso o contatto e le relative tempistiche. 

Resta valido che i lungamente positivi asintomatici vengono riammessi in collettività al 21° giorno senza necessità di test.

Restano valide le regole già vigenti per le richieste di test presso le farmacie e le strutture private per finalità personali, i cui costi sono a carico del cittadino. 


CASO COVID-19 (TEST ANTIGENICO O MOLECOLARE POSITIVO):

Il soggetto che si trova in isolamento a seguito di un test antigenico o molecolare positivo (effettuato presso un punto ASL, MMG, PLS, Farmacie, Strutture private) riceve la disposizione di contumacia e la prenotazione di un tampone presso un Drive Trough della ASL. I casi ancora sintomatici sono sottoposti a sorveglianza e potranno effettuare il tampone di controllo solo dopo almeno 3 giorni dalla scomparsa dei sintomi.

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